Una domanda che spesso mi viene rivolta dai proprietari di immobili nel momento in cui concludiamo un contratto di locazione
Alcuni sono addirittura convinti che "la legge" preveda l’obbligo da parte del proprietario di conservare una chiave per qualsiasi evenienza o per le emergenze.
Ovviamente queste sono consuetudini che si sono perpetrate nel tempo, dove l’ignoranza ( nel senso di non conoscenza, non che è scemo ) dell’inquilino e le convinzioni dei proprietari hanno portato ad un “fai da te” nell'affitto di un appartamento.
Facciamo un po’ di chiarezza sulla questione;
Dato atto che vige l’obbligo del locatore a garantire il pacifico godimento della cosa locata, “… consegnando la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata” ( art. 1617cc Obblighi del locatore ) possiamo dedurre che nella consegna dell’immobile il locatore debba consentire al conduttore la facoltà di accedere all’immobile consegnandone le chiavi.
la necessità di accedere all’immobile in caso di emergenza? L’esigenza di verificare lo stato di manutenzione dello stesso durante la locazione? Evitare la sostituzione della serratura in caso di smarrimento delle chiavi da parte dell’inquilino? Tutte queste motivazioni sono più che legittime, ma in questo caso, è già intervenuto il giudizio del giudice, e precisamente con la sentenza della cassazione n 10066 del 18/01/2005 dove viene specificato che SOLO a seguito di un accordo fra le parti, SPECIFICATO nel contratto di locazione per iscritto, il locatore è autorizzato a conservare un mazzo di chiavi dell’unità ceduta in locazione.
Infatti, l’immobile locato, diviene a tutti gli effetti DOMICILIO del conduttore e perciò inviolabile ( come stabilito dall’art 14 della Costituzione ) . Gli accessi all’immobile da parte del locatore sono specificatamente regolati ( art 1619 cc “Diritto di controllo” ) o da specifiche clausole inserite nel contratto – che prevedono la facoltà di accesso all’immobile almeno una volta l’anno, previo accordo con il conduttore – in maniera che il proprietario possa comunque verificare lo stato d’uso dell’unità locata. In caso di mancata e specifica previsione nel contratto di questa facoltà, l’eventuale accesso nell’immobile locato da parte del proprietario, senza preventivo consenso dell’inquilino comporterebbe una violazione di domicilio, sanzionata dal codice penale ( 614 c.p “Violazione di Domicilio” ).
A conti fatti, non c’è nessuna normativa che impedisca al conduttore di sostituire la serratura della porta della casa presa in locazione, soprattutto nel caso in cui il conduttore abbia il sospetto che il locatore possa accedere all’immobile senza il suo consenso.
La soluzione tuteli le parti, sembrerebbe essere quella in cui proprietario e conduttore concordino (in fase di stipula del contratto di locazione) che un mazzo di chiavi resti in custodia al locatore per qualsiasi evenienza. In caso contrario si rende necessario consegnare TUTTE le chiavi al conduttore.
Written by Alessandro Pasqual
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